Esecuzione volontaria delle obbligazioni / Esecuzione forzata delle obbligazioni / Titolo esecutivo / Debito certo, determinato ed esigibile / Limitazione del diritto di esecuzione / Pignoramento di beni mobili o immobili, pignoramento / Contestazione dell’esecuzione / Come possiamo aiutarvi

 

Esecuzione volontaria degli obblighi

Secondo la legge e le regole della buona fede, ogni debitore è tenuto ad adempiere volontariamente alle proprie obbligazioni, indipendentemente dalla loro natura e dal loro scopo (ad esempio, l’obbligo di concludere un determinato contratto, l’obbligo di consegnare un bene ordinato, l’obbligo di restituire una somma di denaro presa in prestito, ecc.)

Se un debitore non adempie volontariamente ai suoi obblighi, il creditore ha il diritto di ottenere l’assistenza delle autorità statali per costringere il debitore ad adempiere ai suoi obblighi.

Per maggiori dettagli sul rapporto tra creditori e debitori, visitate la sezione Rapporti tra creditori e debitori.

 

Esecuzione degli obblighi

Il modo in cui il creditore può costringere il debitore ad adempiere ai suoi obblighi si chiama esecuzione forzata.

L’esecuzione forzata è una procedura che viene eseguita con l’autorizzazione del tribunale e tramite un ufficiale giudiziario.

 

Titolo esecutivo

Un titolo esecutivo deve essere la base di qualsiasi esecuzione.

Un titolo esecutivo è un documento che indica l’obbligo di adempimento da parte del debitore e che può essere presentato all’ufficiale giudiziario per l’esecuzione.

La legge disciplina una serie di documenti che costituiscono titoli esecutivi (ad esempio, una sentenza del tribunale, un lodo arbitrale, un assegno, una cambiale, un contratto di credito, un contratto di mutuo, un documento autenticato da un notaio, ecc.)

Va notato che è solo la legge a determinare quali documenti sono titoli esecutivi.

Le parti non possono produrre documenti che costituiscono strumenti esecutivi diversi da quelli espressamente e tassativamente previsti dalla legge.

Per ulteriori informazioni sulla stipula dei contratti, consultare la sezione Redazione e negoziazione dei contratti.

 

Un credito certo, di importo fisso ed esigibile

L’esistenza di un titolo esecutivo non è sufficiente per avviare una procedura esecutiva, ma è necessaria anche l’esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile.

In altre parole, al momento dell’inizio dell’esecuzione, l’obbligazione del debitore deve essere esigibile e chiara sia nella sua natura che nella sua entità.

 

Limitazione del diritto all’esecuzione

Il diritto di avviare la procedura esecutiva è limitato nel tempo, essendo il creditore obbligato a ricorrere a tale procedura entro i termini stabiliti dalla legge e/o dalle parti.

Come regola generale, il diritto di ricorrere alla procedura esecutiva deve essere esercitato entro 3 anni dal momento in cui sono soddisfatte tutte le condizioni per l’avvio della procedura. In altre parole, entro 3 anni dal momento in cui l’obbligazione del debitore è scaduta, il creditore ha la possibilità di avviare la procedura esecutiva.

Se il termine di prescrizione del diritto di ricorrere alla procedura esecutiva è scaduto, il debitore può opporsi con successo a qualsiasi procedimento avviato dal creditore nei suoi confronti.

In altre parole, una volta scaduto il termine di prescrizione, il creditore non può più costringere il debitore ad adempiere ai suoi obblighi.

 

Sequestro di beni mobili o immobili, pignoramento

In generale, la procedura esecutiva può assumere tre forme: (i) esecuzione su beni mobili (una procedura per il recupero di beni mobili), (ii) esecuzione su beni immobili (una procedura per il recupero di beni immobili) e (iii) pignoramento (una procedura principalmente per il recupero di denaro).

 

Di norma, è il creditore a decidere la procedura con cui costringere il debitore ad adempiere ai suoi obblighi.

Le forme di esecuzione possono essere utilizzate, a discrezione del creditore, in successione o in modo cumulativo.

 

Contestazione dell’esecuzione

Qualsiasi irregolarità relativa alla procedura esecutiva, a prescindere dal soggetto che la genera (creditore, debitore, ufficiale giudiziario, terzo, ecc.) può essere corretta attraverso i tribunali con un’istanza chiamata ricorso esecutivo.

Gli effetti dell’ammissione di un’opposizione all’esecuzione sono diversi e possono consistere nell’annullamento di un atto esecutivo (ad esempio, un’ordinanza di pignoramento), nell’annullamento di un’intera esecuzione, nella modifica di un documento redatto dall’ufficiale giudiziario, nell’ordine all’ufficiale giudiziario di procedere in un certo modo, nella condivisione dei beni ricercati, ecc.

Il ricorso contro l’esecuzione è una procedura condotta dal tribunale, che viene eseguita con maggiore urgenza.

 

Come possiamo aiutarvi

Il nostro team di avvocati può fornirvi consulenza, assistenza e rappresentanza legale in relazione a qualsiasi procedura di pignoramento, sia davanti agli ufficiali giudiziari che ai tribunali, in modo da tutelare i vostri legittimi diritti e interessi, come è giusto che sia:

  • verifica dei documenti e delle condizioni necessarie per l’avvio dell’esecuzione;
  • ottenere un titolo esecutivo;
  • l’avvio del procedimento da parte dell’ufficiale giudiziario;
  • consulenza sulla forma più appropriata e rapida di applicazione della legge;
  • assistenza e rappresentanza legale in una causa di contestazione dell’esecuzione;
  • l’annullamento di un titolo esecutivo illegittimamente emesso;
  • l’annullamento dell’intera esecuzione per intervenuta prescrizione;
  • l’annullamento dell’esecuzione per clausole abusive del contratto;
  • condivisione dei beni di proprietà del debitore e del coniuge.

Ulteriori informazioni sulle modalità di esecuzione

Vlad Bica

Ottobre 6th, 2023|0 Comments

Vlad Ștefan Bica - avvocato in rapporti professionali con "Dumitru, Popescu e Associati".   Vlad è membro dell'Ordine degli Avvocati di Bucarest ( www.baroul-bucuresti.ro ) ed è affiliato all'Unione Nazionale degli Ordini degliMai mult

Cristina Lidia Gebăilă

Ottobre 6th, 2023|0 Comments

Cristina Lidia Gebăilă - avvocato in rapporti professionali con "Dumitru, Popescu e Associati". Cristina è membro dell'Ordine degli Avvocati di Bucarest ( www.baroul-bucuresti.ro ) e dell'Unione Nazionale degli Ordini degli Avvocati di Romania (Mai mult

Georgiana Cercel

Ottobre 6th, 2023|0 Comments

Georgiana Cercel - avvocato in rapporti professionali con "Dumitru, Popescu e Associati".   Georgiana è membro dell'Ordine degli Avvocati di Bucarest ( www.baroul-bucuresti.ro ) e dell'Unione Nazionale degli Ordini degli Avvocati di RomaniaMai mult

Cornelia Drang

Ottobre 6th, 2023|0 Comments

Cornelia Drang - avvocato in rapporti professionali con "Dumitru, Popescu e Associati". Cornelia è membro dell'Ordine degli Avvocati di Bucarest ( www.baroul-bucuresti.ro ) e dell'Unione Nazionale degli Ordini degliMai mult